La scorsa primavera un mio sfogo su facebook (link) contro l’assurdità dello stato della giustizia digitale in Italia ha evidentemente dato voce alla frustrazione di moltissimi colleghi, tanto che si è quasi spontaneamente evoluto in una pagina collettiva (link) nata con lo scopo di sensibilizzare gli utenti del sistema giustizia (avvocati, commercialisti; ma anche – perché no – giudici, forze dell’ordine, comuni cittadini) sulla esistenza concreta di un diverso modo di concepire la giustizia digitale.
Il sistema Italiano di giustizia digitale si fonda, infatti, su una cacofonia di sistemi discordanti, una moltiplicazione cancerosa di regole tecniche, uno spregio totale per il valore del tempo dell’avvocato, i principi di buona amministrazione, e dei denari del contribuente.
Questa situazione, già paradossale da tempo, è peggiorata e diventata intollerabile con l’accelerazione caotica (*) verso una digitalizzazione “anything goes” nell’Italia in pandemia.
A causa di questo stratificarsi di sistemi senza un minimo di razionalità oggi l’Italia si ritrova:Processo Civile Telematico (qui la guida “facile” del CNF), gestito dal Ministero della Giustizia. Il primo, quello che ha risucchiato decine di migliaia di colleghi nel vortice di nuovi problemi astrusi, quali l’attesa delle terza e quarta pec (si è per qualche sadica ragione scelta la pec come modalità di deposito), la nozione di busta telematica o di hash, le differenze tra i formati di file e di firma digitale, attestazioni di conformità di copie digitali o originali digitali estratti da fascicoli, copie esecutive telematiche, etc.
- Processo Amministrativo Telematico (qui le istruzioni e moduli nel sito della giustizia amministrativa), gestito dalla Presidenza del Consiglio. Qui si è deciso di utilizzare dei moduli di Acrobat di lunghissima e convoluta compilazione come unica modalità di predisposizione degli atti. Dentro questi moduli devono essere “impacchettati” gli allegati ed il modulo andrà poi firmato in pades-bes (perlomeno qui è prevista solo una firma, che si considera estesa a tutti i file allegati al modulo). Il deposito si effettua via PEC e solo in casi eccezionali con upload (viene da chiedersi quale Dio crudele abbia fatto scegliere a chi decideva quest’ordine di priorità, invece che quello opposto).
- Processo Tributario Telematico (qui le istruzioni e in questo blog trovate diversi post riguardo), gestito dal Ministero Economia e Finanze. Realizzato dalla Sogei. Funziona notifica via PEC e deposito con upload.
- Processo Telematico alla Corte dei Conti (qui le istruzioni)
- Processo Penale Telematico,
- Processo Telematico di Cassazione, le regole sembrerebbero essere quelle del processo civile telematico, con la riproposizione della follia del deposito tramite PEC e tutta una serie di nuove regole formalistiche sul contenuto delle PEC di deposito. Sembrerebbe però nessuno abbia pensato a cosa succeda nel caso del fascicolo di merito nel giudizio davanti alla V sezione Civile della Cassazione, quella tributaria, posto che in quel caso sarebbe la CTR ha dover trasmettere il fascicolo alla Cassazione a seguito dell’istanza ex art. 369 c.p.c.
- Processo Telematico alla Corte Costituzionale,
- Processo Sportivo Telematico,
- Processo Telematico al Giudice di Pace (qui le info) in realtà è solo una timida apertura alla PEC, frutto della pandemia.
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Ma era necessario questo, caos, di questa cacofonia processuale-tecnologica? Esistono alternative migliori da prendere a modello?
Certo che esistono.
Il più fulgido esempio che un altro modo di fare le cose non solo è possibile, ma è già in funzione da tempo è l’Estonia.
La “Digital Nation” traccia il percorso anche in materia di percorsi telematici. I nostri burocrati ministeriali fanno finta di non vedere.
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(*) Accelerazione che ha riguardato, ad esempio, il processo telematico di Cassazione, nel quale ci si era dimenticati – tra le altre cose – che in Cassazione anche il processo tributario è “civile”, ma la trasmissione del fascicolo in quel caso non può essere messo a carico dell’avvocato con l’assurdo sistema delle 4 pec, ma deve avvenire ad opera della Commissione tributaria Regionale (che oggi utilizza il SIGIT). La cosa più logica da fare sarebbe quella di creare un collegamento nella consolle del giudice di Cassazione, che lo porti direttamente al sigit nella pagina del fascicolo relativo alla sentenza della CTR contro cui pende il ricorso. Accelerazione tentata in parte, come nel caso del giudice di page.